Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984. Leggi il testo vigente →

[1]La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione; ma i suoi effetti riguardo al trattamento economico degli impiegati richiamati alle armi si retrotrarranno al 1° gennaio 1940-XVIII.

[2]Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono chiuse le gestioni regolate dal R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, e dal R. decreto 14 agosto 1936-XIV, n. 1691, e gli avanzi netti di ciascuna sono devoluti alla corrispondente gestione di cui alla presente legge.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 10 giugno 1940-XVIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Ricci - Di Revel

[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art36 · fonte del testo