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[1]La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione; ma i suoi effetti riguardo al trattamento economico degli impiegati richiamati alle armi si retrotrarranno al 1° gennaio 1940-XVIII.
[2]Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono chiuse le gestioni regolate dal R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, e dal R. decreto 14 agosto 1936-XIV, n. 1691, e gli avanzi netti di ciascuna sono devoluti alla corrispondente gestione di cui alla presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 10 giugno 1940-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Ricci - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984
