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[1]Al versamento dei contributi, da farsi a norma del penultimo comma dell'articolo 1, per l'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia e altre forme di previdenza sostitutive o integrative di essa e alla corresponsione degli assegni familiari, a norma dello stesso comma, come al pagamento dei contributi relativi, si provvede in conformita' delle disposizioni vigenti.

[2]I contributi a carico del lavoratore sono trattenuti sullo ammontare delle indennita' di richiamo ad esse spettanti.

[3]I contributi a carico del datore di lavoro sono da questi addebitati alla Cassa e conteggiati a norma dell'art. 12.

[4]Qualora l'impiegato non abbia diritto ad alcuna indennita' per essere il trattamento economico militare da esso goduto superiore alla retribuzione inerente all'impiego, e non provvede a rimettere la quota dei contributi a suo carico al datore di lavoro, questi limita il versamento dei contributi alla quota da esso dovuta.

[5]Di conseguenza la misura delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidita' e vecchiaia viene calcolata in rapporto ai contributi effettivamente versati e quella delle altre forme di previdenza suddette e proporzionatamente ridotta.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art9 · fonte del testo