Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009. 103 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nulla e' variato per quanto riflette il collocamento in ausiliaria, la durata della permanenza in tale posizione e il trattamento economico degli ufficiali del grado di tenente colonnello e gradi inferiori, anche se provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo. Cosi' pure nulla e' variato per quanto riflette il collocamento, il trattamento e la durata dell'ausiliaria degli ufficiali di ogni grado anche se provenienti dal servizio permanente effettivo, che sono collocati in tale posizione con un numero di anni di servizio utile per la pensione inferiore ai 10, e che non siano nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'art. 1 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-08;29~art12 · fonte del testo