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Nulla e' variato per quanto riflette il collocamento in ausiliaria, la durata della permanenza in tale posizione e il trattamento economico degli ufficiali del grado di tenente colonnello e gradi inferiori, anche se provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo. Cosi' pure nulla e' variato per quanto riflette il collocamento, il trattamento e la durata dell'ausiliaria degli ufficiali di ogni grado anche se provenienti dal servizio permanente effettivo, che sono collocati in tale posizione con un numero di anni di servizio utile per la pensione inferiore ai 10, e che non siano nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'art. 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
