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In deroga al disposto dei precedenti articoli 7 e 8 pei generali di brigata o maggiori generali e generali di divisione in soprannumero alla data di entrata in vigore della presente legge e' data facolta' al Ministro per la guerra di trattenere in tale posizione gli ufficiali stessi per un periodo massimo rispettivamente di cinque e di quattro anni sempreche' non vengano a compiere, prima di tali periodi, i prescritti limiti di eta'. Al termine di tali periodi od al raggiungimento del limite di eta', se giudicati secondo l'art. 3 della presente legge idonei agli incarichi dell'ausiliaria, saranno collocati in tale posizione col trattamento previsto dalla presente legge.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
