Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009. 75 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Agli ufficiali dei gradi di colonnello e generale attualmente in ausiliaria quali provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo, esclusi quelli collocativi in base al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, e' fatto il trattamento previsto dalla presente legge, e relativo al grado col quale lasciarono il servizio permanente effettivo, sempre quando si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente art. 1. Per gli ufficiali generali il trattamento sara' concesso sentito il Consiglio dei Ministri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-08;29~art6 · fonte del testo