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Agli ufficiali dei gradi di colonnello e generale attualmente in ausiliaria quali provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo, esclusi quelli collocativi in base al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, e' fatto il trattamento previsto dalla presente legge, e relativo al grado col quale lasciarono il servizio permanente effettivo, sempre quando si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente art. 1. Per gli ufficiali generali il trattamento sara' concesso sentito il Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;29~art6 · fonte del testo