Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009. 86 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il terzo capoverso dell'art. 6 del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, e' sostituito dal seguente:
tolto: « I generali di brigata e i maggiori generali di cui trattasi rimangono in soprannumero e fuori dei quadri organici senza poter aspirare ulteriormente all'avanzamento fino al limite di eta' stabilito per il loro grado, non oltre pero' un periodo massimo di tre anni, allo scadere dei quali gli ufficiali stessi saranno collocati in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge od a riposo a seconda della loro idoneita' ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-08;29~art7 · fonte del testo