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[1]Il terzo capoverso dell'art. 6 del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, e' sostituito dal seguente:

[2]« I generali di brigata e i maggiori generali di cui trattasi rimangono in soprannumero e fuori dei quadri organici senza poter aspirare ulteriormente all'avanzamento fino al limite di eta' stabilito per il loro grado, non oltre pero' un periodo massimo di tre anni, allo scadere dei quali gli ufficiali stessi saranno collocati in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge od a riposo a seconda della loro idoneita' ».

Testo in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;29~art7 · fonte del testo