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In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende, di cui all'art. 5, senza diritto a pensione, l'iscritto ha facolta' di conservare la sua iscrizione al Fondo purche' ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio e sempre che soddisfi alle condizioni seguenti:

  • a)possa far valere almeno un anno di effettiva iscrizione al Fondo;
  • b)non sia soggetto, per altro rapporto di lavoro, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o ad un altro trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa;
  • c)effettui a proprio carico un versamento annuo pari all'ammontare dei contributi obbligatori per lui corrisposti in relazione agli ultimi dodici mesi di servizio. L'iscritto che alla cessazione dal servizio abbia compiuto almeno quindici anni di iscrizione al Fondo mantiene i diritti relativi anche se non si avvalga della facolta' di cui al primo comma. Colui che sia stato autorizzato alla contribuzione volontaria puo' sospenderla a decorrere dalla data in cui abbia raggiunto il predetto requisito d'iscrizione. L'iscritto puo' chiedere che l'ammontare del contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25 per cento, o al 50 per cento, o al 75 per cento di quello che egli dovrebbe corrispondere a norma della precedente lettera c). Ai fini della misura della pensione, qualora si faccia luogo alla predetta riduzione del contributo volontario, il periodo di iscrizione volontaria al Fondo viene rispettivamente ridotto a un quarto, alla meta', ai tre quarti.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 1 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art12 · fonte del testo