Cessa il diritto alla pensione:

  • a)per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio;7
  • b)per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
  • c)per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilita' o, se in eta' superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito. Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non puo' superare l'ammontare della pensione gia' goduta dal dante causa o che sarebbe a lui spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare, la pensione a carico del Fondo e' ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso. Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennita' pari a due annualita' della pensione stessa.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

7

La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 6 maggio 1997 n. 118 (in G.U. 1a s.s. 14.05.1997 n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, lettera a), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), limitatamente alle parole "e per le figlie"."

Testo vigente dal 15 maggio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 118/1997

    Ha colpito questo articolo
    6 maggio 1997

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, lettera a), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), limitatamente alle parole "e per le figlie". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore:…

    Art. 23 Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione · Art. 8 Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 15 maggio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1973 al 15 maggio 1997.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 6 maggio 1997 n. 118 (in G.U. 1a s.s. 14.05.1997 n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, lettera a), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), limitatamente alle parole "e per le figlie"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art23 · fonte del testo