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Cessa il diritto alla pensione:
- a)per la vedova, quando contragga matrimonio;
- b)per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita' o contragga matrimonio;
- c)per i figli quando abbiano compiuto l'eta' di 21 anni o contraggano matrimonio o sia venuto meno lo stato di invalidita'. Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non puo' superare l'ammontare della pensione gia' goduta dal dante causa o che gli sarebbe spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare la pensione a carico del Fondo e' ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso. Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennita' pari a due annualita' della pensione stessa.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 13 agosto 1967
