Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1957 al 8 gennaio 1997. Leggi il testo vigente →
Si provvede al finanziamento del Fondo con un contributo stabilito in una percentuale della retribuzione indicata nel successivo art. 9; esso e' a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'azienda risponde del pagamento del contributo anche per la parte a carico del dipendente, salvo il diritte di rivalsa. Il versamento del contributo deve essere effettuato a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre. In caso di ritardato pagamento le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse al saggio, in ragione di anno, del 5 per cento dalla data di scadenza del trimestre. Le modalita' di versamento sono determinate dall'istituto nazionale della previdenza sociale.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 8 gennaio 1997
