((Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:
- a)stipendio o salario contrattuale;
- b)aumenti periodici di anzianita';
- c)assegni di merito o ad personam;
- d)indennita' di contingenza;
- e)indennita' di mensa;
- f)tredicesima e quattordicesima mensilita', limitatamente alla quota corrispondente agli elementi di cui alle lettere precedenti;
- g)premio annuo o premio aziendale)).3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 ottobre 1973, n. 672
3con decorrenza dal 1 gennaio 1971
La L. 22 ottobre 1973, n. 672 ha disposto (con l'art. 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1971, l'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, gia' modificato dall'articolo 14 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' sostituito dal seguente".
Testo vigente dal 27 novembre 1973
