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Nel caso di decesso delle persone indicate negli articoli 2, 3 e 7, avvenuto anteriormente al 1 luglio 1952, e' liquidato agli aventi diritto il trattamento di quiescenza indiretto. La pensione indiretta decorre dal 1 luglio 1952.
Testo in vigore dal 8 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
