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I rimborsi preveduti nell'art. 9, per quanto riflette il loro ammontare e la regolarita' della relativa documentazione, saranno sottoposti, quando sia necessario, ai fini della conciliazione delle parti, all'esame di una apposita Commissione composta da un delegato del Ministro per le comunicazioni che la presiede, da rappresentanti della Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara e della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, secondo le norme che saranno stabilite dal Regio decreto previsto all'art. 13.

Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 6 luglio 1945

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