Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1945 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I rimborsi preveduti nell'art. 9, per quanto riflette il loro ammontare e la regolarita' della relativa documentazione, saranno sottoposti, quando sia necessario, ai fini della conciliazione delle parti, all'esame di una apposita Commissione composta da un delegato del Ministro per le comunicazioni che la presiede, da rappresentanti della Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara e della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, secondo le norme che saranno stabilite dal Regio decreto previsto all'art. 13.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "La Commissione di cui all'art. 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e' integrata con un rappresentante del Ministero del tesoro, con un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e con un rappresentante della organizzazione sindacale dei lavoratori del mare".
Testo in vigore dal 6 luglio 1945 al 22 dicembre 2008
