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[1]Per i marittimi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 il trattamento previsto dalla presente legge cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro che avesse luogo per fatto del marittimo prima che abbia ripreso efficacia la convenzione di arruolamento sospesa a termine dell'art. 2.

[2]In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro che dia diritto a preavviso e ad indennita', la misura relativa sara' calcolata come se fosse rimasto in pieno vigore il trattamento economico previsto dai contratti di arruolamento, dai regolamenti organici e dalle norme integrative.

[3]Le indennita' speciali previste per il caso di morte continuano ad essere disciplinate dal contratto di arruolamento o dal regolamento organico e dalle norme integrative per i comandanti.

Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1941-04-07;266~art8 · fonte del testo