Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1941 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[2]In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro che dia diritto a preavviso e ad indennita', la misura relativa sara' calcolata come se fosse rimasto in pieno vigore il trattamento economico previsto dai contratti di arruolamento, dai regolamenti organici e dalle norme integrative.
[3]Le indennita' speciali previste per il caso di morte continuano ad essere disciplinate dal contratto di arruolamento o dal regolamento organico e dalle norme integrative per i comandanti.
Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 22 dicembre 2008
