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Gli assegni di sede di cui all'art. 1, lettera b), sono costituiti:

  • a)dagli assegni base indicati nell'allegata tabella A, vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro;
  • b)dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi, risultanti dai coefficienti determinati per il personale diplomatico e consolare a norma dell'art. 3, lettera b), della legge 4 gennaio 1951, n. 13; per le sedi ove siano stabiliti piu' coefficienti si applica il coefficiente piu' favorevole fra quelli assegnati per le qualifiche che non siano di ambasciatore, ministro, console generale, consigliere, consigliere commerciale, consigliere di emigrazione, primo segretario. Qualora l'attivita' culturale e scolastica si svolga in sede diversa da quella di residenza della Rappresentanza diplomatica o consolare, i coefficienti saranno determinati di comune accordo tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro, in relazione alla situazione locale, ma non potranno in nessun caso essere superiori a quelli previsti per l'ufficio diplomatico o consolare nella cui giurisdizione si trova l'istituzione culturale o scolastica.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1142~art3 · fonte del testo