Art. 4
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Gli assegni di cui all'unita tabella A, maggiorati o diminuiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, competono ai coniugati purche' non separati legalmente ed a coloro che abbiano solo figli a carico. Gli assegni stessi sono ridotti del 20 per cento per i celibi o vedovi senza prole e sono invece aumentati, per i coniugi non separati legalmente, del 4 per cento per ogni figlio a carico. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo s'intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita'.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008
