Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Gli assegni determinati a norma degli articoli precedenti anche in relazione allo stato di famiglia ed al carico dei figli, sono ridotti per il personale coniugato:

  • a)del 10 per cento se l'altro coniuge non capo famiglia sia dipendente statale;
  • b)del 50 per cento se l'altro coniuge, non capo famiglia, sia dipendente statale e risieda nella stessa sede, del 20 per cento se invece risieda in altra sede. Al coniuge non capo famiglia non competono le maggiorazioni per i figli.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1142~art5 · fonte del testo