Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Art. 5
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Gli assegni determinati a norma degli articoli precedenti anche in relazione allo stato di famiglia ed al carico dei figli, sono ridotti per il personale coniugato:
- a)del 10 per cento se l'altro coniuge non capo famiglia sia dipendente statale;
- b)del 50 per cento se l'altro coniuge, non capo famiglia, sia dipendente statale e risieda nella stessa sede, del 20 per cento se invece risieda in altra sede. Al coniuge non capo famiglia non competono le maggiorazioni per i figli.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008
