Art. 9
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Ai professori incaricati o supplenti ed ai maestri elementari incaricati o provvisori inviati dall'Italia il trattamento economico di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 con gli aumenti o le diminuzioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 e' attribuito per intero soltanto se prestino servizio per non meno di venti o venticinque ore settimanali rispettivamente. Qualora il servizio di cui sopra non raggiunga le ore settimanali di cui al precedente comma, il trattamento stesso e' ridotto di tanti ventesimi quante sono le ore settimanali in meno per i professori incaricati o supplenti e di tanti venticinquesimi quante sono le ore settimanali in meno per i maestri elementari incaricati o provvisori. Ai professori incaricati o supplenti ed ai maestri incaricati o provvisori assunti sul luogo e' assegnata una retribuzione complessiva mensile da determinarsi col provvedimento ministeriale che autorizza l'assunzione del personale stesso, in valuta locale in rapporto al numero delle ore settimanali di insegnamento ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da regolarsi di concerto col Ministro per il tesoro. Per le supplenze di durata inferiore a un mese la retribuzione di cui al precedente comma e' corrisposta in ragione di tanti trentesimi di quella mensile quanti sono i giorni compresi fra l'inizio e il termine del servizio. Ai professori ed ai maestri di cui al presente articolo, assunti posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del testo, unico 12 febbraio 1940, n. 740.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008
