Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Art. 10
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Al personale estraneo ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato di cui all'articolo 15, secondo comma, del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, compete l'assegno di sede stabilito dall'articolo 1, lettera b), l'indennita' di prima sistemazione di cui all'articolo 13 e i rimborsi di cui all'articolo 14.
Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017
