Art. 19
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Il numero dei funzionari o insegnanti di cui all'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e' elevato a 20. Ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge 19 luglio 1960, n. 776, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge stessa ad ogni altra analoga disposizione adottata in favore delle carriere direttive del Ministro degli affari esteri.
Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 13 dicembre 1967
