Art. 19
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Il numero dei funzionari o insegnanti di cui all'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e' elevato a 1 Ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge 19 luglio 1960, n. 776, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge stessa ad ogni altra analoga disposizione adottata in favore delle carriere direttive del Ministro degli affari esteri.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 ottobre 1967, n. 1079
1La L. 31 ottobre 1967, n. 1079 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il numero dei funzionari e del personale direttivo, ispettivo ed insegnante, che puo' essere messo a disposizione del Ministero degli affari esteri a norma dello articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e dell'articolo 19 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali italiane all'estero, e' elevato a 30 unita'".
Testo in vigore dal 13 dicembre 1967 al 31 maggio 2017
