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I pagamenti gia' effettuati, a titolo di assegni di prigionia, da parte dell'Amministrazione militare italiana, ai connazionali civili gia' dipendenti dalle ditte ed organizzazioni private indicate all'art. 1, poi catturati dalle Forze armate delle Nazioni Unite e rinchiusi in campi di concentramento provvisori, sono validi per il periodo di accertata permanenza in detti campi.

Testo in vigore dal 21 agosto 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1073~art3 · fonte del testo