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Agli eredi e agli aventi causa del personale di cui all'art. 1, disperso o deceduto dopo la cattura, spetta il trattamento economico previsto dalla presente legge fino alla data della morte accertata o della dichiarazione di irreperibilita', e comunque non oltre il 28 febbraio 1947 per i militarizzati scomparsi nello scacchiere balcanico e non oltre il 30 luglio 1916 per i militarizzati dispersi negli altri scacchieri operativi. E' fatto salvo ogni loro diverso titolo a liquidazione di assegni di pensione di guerra secondo le norme vigenti.
Testo in vigore dal 21 agosto 1952 al 16 dicembre 2010
