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Agli eredi e agli aventi causa del personale di cui all'art. 1, disperso o deceduto dopo la cattura, spetta il trattamento economico previsto dalla presente legge fino alla data della morte accertata o della dichiarazione di irreperibilita', e comunque non oltre il 28 febbraio 1947 per i militarizzati scomparsi nello scacchiere balcanico e non oltre il 30 luglio 1916 per i militarizzati dispersi negli altri scacchieri operativi. E' fatto salvo ogni loro diverso titolo a liquidazione di assegni di pensione di guerra secondo le norme vigenti.

Testo in vigore dal 21 agosto 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1073~art4 · fonte del testo