Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967. 95 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Durante l'assenza dalla propria sede, il titolare di un ufficio all'estero, nel periodo in cui conserva l'intero assegno personale, o la ineta' di esso e' tenuto a sostenere tutte le spese poste dalle vigenti disposizioni a suo carico come se egli fosse in sede. Nel periodo in cui il titolare in congedo ordinario percepisce soltanto un terzo dell'assegno personale tali spese sono ripartite fra il titolare ed il reggente, in ragione della meta' per ciascuno. Le spese stesse sono, invece, a carico del reggente quando il titolare cessi, per qualsiasi ragione, dal godimento totale dell'assegno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art11 · fonte del testo