Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967. 85 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di reggenza affidata a personale il cui trattamento non sia previsto dagli articoli 12, 13, 14:, 15 e 16 della presente legge, l'assegno di reggenza sara' fissato con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri, nei limiti di cui agli articoli sopracitati, oltre la eventuale maggiorazione di famiglia. Nel caso di reggente di ufficio consolare munito di patente, il limite massimo del trattamento di reggenza e' costituito dall'assegno di sede stabilito per il posto assunto in reggenza oltre l'eventuale maggiorazione di famiglia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art17 · fonte del testo