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Durante l'assenza dalla propria sede, il titolare di un ufficio all'estero, nel periodo in cui conserva l'intero assegno personale, o la ineta' di esso e' tenuto a sostenere tutte le spese poste dalle vigenti disposizioni a suo carico come se egli fosse in sede. Nel periodo in cui il titolare in congedo ordinario percepisce soltanto un terzo dell'assegno personale tali spese sono ripartite fra il titolare ed il reggente, in ragione della meta' per ciascuno. Le spese stesse sono, invece, a carico del reggente quando il titolare cessi, per qualsiasi ragione, dal godimento totale dell'assegno.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art11 · fonte del testo