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Nel caso di reggenza affidata a personale il cui trattamento non sia previsto dagli articoli 12, 13, 14:, 15 e 16 della presente legge, l'assegno di reggenza sara' fissato con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri, nei limiti di cui agli articoli sopracitati, oltre la eventuale maggiorazione di famiglia. Nel caso di reggente di ufficio consolare munito di patente, il limite massimo del trattamento di reggenza e' costituito dall'assegno di sede stabilito per il posto assunto in reggenza oltre l'eventuale maggiorazione di famiglia.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art17 · fonte del testo