Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967. 70 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Nei casi di reggenza affidata, a personale appartenente ai gruppi B e C il trattamento di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15 e' ridotto alla meta. Qualora per l'applicazione dell'articolo 15 il reggente appartenente ai gruppi B e C non venga a beneficiare di alcun miglioramento rispetto al proprio assegno, gli e' attribuito, in ogni caso, a titolo di indennita' di reggenza, un decimo del suo personale assegno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art16 · fonte del testo