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I provvedimenti di istituzione, soppressione o variazione di sedi delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di prima categoria sono adottati con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro previo parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio dei Ministri. Con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro, sono determinati per ciascuna Rappresentanza diplomatica e per ciascun Ufficio consolare di prima categoria, i posti ai quali gli assegni di sede sono stabiliti Per i posti del personale degli Uffici commerciali all'estero i relativi decreti sono emanati anche di concerto col Ministro per il commercio con l'estero.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art2 · fonte del testo