Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967. 86 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello messo a disposizione da altre Amministrazioni dello Stato, destinato a prestare servizio all'estero presso organi internazionali, tribunali misti od internazionali, puo' essere corrisposto, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un assegno integrativo nella misura da fissarsi con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro. Il godimento di tale assegno e' soggetto alle limita-, zioni previste dagli articoli 9 e 10 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 5 gennaio 1964, n. 18
Il D.P.R. 5 gennaio 1964, n. 18, ha disposto (con l'art. 189, comma 2) che " Il disposto del comma precedente sostituisce quello dell'art. 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13: Al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello messo a sua disposizione da altre Amministrazioni dello Stato che sia autorizzato ad assumere impiego o ad esercitare funzioni presso Stati esteri, nonche' presso Enti, Organismi o tribunali internazionali puo' essere corrisposta, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un'indennita' integrativa in misura da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro e, ove del caso, con altro Ministro interessato."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art21 · fonte del testo