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La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1950. Nel periodo intermedio tra il 1 luglio 1950 e le date di decorrenza che saranno fissate dai decreti di cui all'art. 3, lettera b) gli assegni al personale degli Uffici diplomatici e consolari all'estero continuano ad essere regolati nella misura e con le modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, richiamato in vigore con la legge 12 luglio 1949, n. 554. Le disposizioni della presente legge avranno effetto fino all'entrata in vigore della legge organica sul trattamento economico del personale della carriera diplomatico-consolare.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967
