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Gli assegni da corrispondere al personale in servizio all'estero, nelle misure indicate in lire italiane nell'allegata tabella, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute nella presente legge, sono pagati in valuta locale secondo un rapporto fisso di ragguaglio da stabilirsi dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello del tesoro. Eccezionalmente, in caso di particolari esigenze, il pagamento puo' essere effettuato in valuta diversa da quella locale, nei limiti e con le modalita' che saranno stabiliti con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro. L'eventuale maggiore o minore spesa che possa derivare dal trasferimento delle valute in base al costo effettivo dell'operazione e' oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art6 · fonte del testo