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Salvo quanto e' disposto dalla presente legge nei riguardi del trattamento di reggenza di un ufficio, spetta a ciascuno l'assegno del posto al quale e' destinato, anche quando vi siano o si rendano vacanti altri posti superiori nella stessa sede.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art7 · fonte del testo