Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967. Leggi il testo vigente →
L'assegno personale compete dal giorno di assunzione di funzioni nella sede all'estero e cessa il giorno stesso in cui il funzionario od impiegato di ruolo lascia l'ufficio. Tuttavia, quando esigenze di passaggio di consegne rendano indispensabile la presenza nella stessa sede del titolare cessante e di quello subentrante al funzionario cessante e' corrisposto l'assegno di sede in godimento ridotto del venti per conto, oltre l'eventuale maggiorazione in relazione alla situazione di famiglia, per un periodo non eccedente i cinque giorni.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967
