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[1]Il presente Trattato non porta alcuna modificazione ai diritti ed agli obblighi delle Parti contraenti in quanto membri della Societa' delle Nazioni, ne' limita in alcun modo le attribuzioni e le competenze della Societa' delle Nazioni.

[2]Resta nondimeno inteso che qualsiasi controversia che potesse sorgere fra le Parti contraenti dovra' essere sottoposta alla procedura prevista nell'art. 1 del presente Trattato, prima di essere sottoposta al Consiglio della Societa' delle Nazioni, a norma dell'art. 15 del Patto.

Testo in vigore dal 26 giugno 1930 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-06-24;823~art14 · fonte del testo