Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1930 al 9 maggio 2025. 75 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Se la decisione del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale dichiara che una decisione o una disposizione irrevocabile di un Tribunale o di altra autorita' di una delle Parti e' in tutto od in parte in contrasto col diritto internazionale, e secondo il diritto costituzionale di questa Parte le conseguenze della decisione o disposizione non possono essere interamente eliminate mediante provvedimenti amministrativi, sara' accordata alla Parte lesa un'equa soddisfazione di altro ordine.aggiunto: Trattato-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-06-24;823~art3 · fonte del testo