Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1930 al 9 maggio 2025. 169 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le Parti costituiranno una Commissione permanente di conciliazione composta di cinque membri.
tolto: Le Parti contraenti nomineranno ciascuna liberamente un membro e di comune accordo sceglieranno gli altri tre. Questi ultimi tre membri non possono essere cittadini dell'uno o dell'altro degli Stati contraenti, ne' possono avere la loro residenza nel territorio di essi o trovarsi od essersi trovati al loro servizio. Il Presidente sara', di comune accordo, nominato fra i medesimi dalle Parti contraenti. Fin quando non sia iniziato un procedimento, ciascuna delle Parti ha il diritto di revocare il membro da essa nominato e di sostituirlo. Del pari, ognuna delle Parti potra' ritirare il suo consenso alla nomina di ciascuno dei tre membri nominati di accordo. In questo caso si deve procedere senza ritardo e d'accordo alla nomina di un nuovo membro. La sostituzione di un membro ha luogo colla stessa procedura della sua nomina.
tolto: Con lo stesso sistema indicato nei precedenti capoversi saranno nominati cinque membri supplenti. La Commissione di conciliazione si riunira' nel luogo designato dal Presidente.aggiunto: Trattato-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-06-24;823~art4 · fonte del testo