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Gli importatori in Italia di merci di produzione della Repubblica cecoslovacca e gli importatori nella Repubblica cecoslovacca di merci di produzione italiana saranno, per regola generale, reciprocamente dispensati dall'obbligo di presentare certificati di origine. Tuttavia la presentazione di certificati di origine potra', in via eccezionale, essere richiesta da una delle Alte Parti contraenti nel caso che essa avesse stabilito dazi differenziali secondo l'origine delle merci e che, secondo la situazione generale, tanto rispetto ai dazi doganali, quanto per cio' che concerne le condizioni di trasporto, fosse probabile che venissero introdotte, dai territori dell'altra Alta Parte contraente, merci provenienti da una terza Potenza, la quale, nel caso di cui si tratta, fosse esclusa dal regime di favore.
Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009
