[1]Le Parti costituiranno una Commissione permanente di conciliazione composta di cinque membri.

[2]Le Parti contraenti nomineranno ciascuna liberamente un membro e di comune accordo sceglieranno gli altri tre. Questi ultimi tre membri non possono essere cittadini dell'uno o dell'altro degli Stati contraenti, ne' possono avere la loro residenza nel territorio di essi o trovarsi od essersi trovati al loro servizio. Il presidente sara', di comune accordo, nominato fra i medesimi dalle Parti contraenti.

[3]Fin quando non sia iniziato un procedimento, ciascuna delle Parti ha il diritto di revocare il membro da essa nominato e di sostituirlo. Del pari ognuna delle Parti potra' ritirare il suo consenso alla nomina di ciascuno dei tre membri nominati di accordo. In questo caso si deve procedere senza ritardo e d'accordo alla nomina di un nuovo membro. La sostituzione di un membro ha luogo colla stessa procedura della sua nomina.

[4]Con lo stesso sistema indicato nei precedenti capoversi saranno nominati cinque membri supplenti.

[5]La Commissione di conciliazione si riunira' nel luogo designato dal presidente.

Testo vigente dal 20 giugno 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1291~art4 · fonte del testo