Ogni Parte provvedera' alle spese occorrenti per il membro da essa nominato nella Commissione permanente di conciliazione, nonche' al rimborso della meta' delle spese per i rimanenti membri. Ogni Parte sosterra' inoltre le spese da essa provocate per il procedimento come anche la meta' di quelle che la Commissione permanente di conciliazione indichera' quali spese comuni.

Testo vigente dal 20 giugno 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1291~art5 · fonte del testo