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Le Parti contraenti, ai sensi delle seguenti disposizioni, si consegneranno:

  • a)gli oggetti che in un procedimento penale possono avere importanza come mezzi di prova;
  • b)gli oggetti di cui in un procedimento penale puo' essere ordinata la confisca;
  • c)gli oggetti di cui la persona perseguita e' in possesso come prodotto o profitto del reato;
  • d)gli oggetti che in occasione di un'estradizione in transito sono stati presi in consegna insieme con la persona perseguita.

Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art18 · fonte del testo