Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Art. 18 — Oggetti da consegnare
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Le Parti contraenti, ai sensi delle seguenti disposizioni, si consegneranno:
- a)gli oggetti che in un procedimento penale possono avere importanza come mezzi di prova;
- b)gli oggetti di cui in un procedimento penale puo' essere ordinata la confisca;
- c)gli oggetti di cui la persona perseguita e' in possesso come prodotto o profitto del reato;
- d)gli oggetti che in occasione di un'estradizione in transito sono stati presi in consegna insieme con la persona perseguita.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
