Art. 17 — Modalità di esecuzione dell'estradizione e del transito
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 63 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: 1. La Parte richiesta provvedera' al trasporto della persona di cui deve eseguirsi l'estradizione od il transito al posto di frontiera od al porto che saranno convenuti. La data della consegna e della presa in consegna sara' preventivamente fissata dalle Autorita' delle due Parti incaricate dell'esecuzione.
tolto: 2. Il transito e' eseguito dalle Autorita' della Parte richiesta nel modo che esse ritengono piu' conveniente.aggiunto: Trattato-art. 17 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art17 · fonte del testo