Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Art. 21 — Differimento della consegna
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Quando gli oggetti occorrono ad un'Autorita' della Parte richiesta ai fini di un procedimento penale, la consegna puo' essere differita fino al termine del procedimento od alla decisione sugli oggetti.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
