Art. 7 — Differimento dell'estradizione
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 82 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Se la persona perseguita e' sottoposta ad atti preliminari all'apertura di un procedimento penale od a procedimento penale od all'esecuzione di una pena da un'Autorita' della Parte richiesta per un fatto diverso da quello per cui e' domandata l'estradizione, o si trova per altra causa in stato di arresto, la decisione sulla domanda e' presa immediatamente, ma l'esecuzione dell'estradizione e' differita sino a quando il procedimento sia terminato, la pena sia scontata o altrimenti estinta oppure lo stato di arresto sia cessato.aggiunto: Trattato-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art7 · fonte del testo