Art. 32 — Trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 80 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: 1. Le richieste di assistenza giudiziaria secondo gli articoli 25, 26, 27 e 30 possono essere trasmesse, oltre che nel modo indicato all'art. 10, direttamente fra le Autorita' competenti delle due Parti.
tolto: 2. Quando si tratti di procedimenti penali pendenti Innanzi ad autorita' giudiziarie militari, le richieste italiane possono essere indirizzate dal Ministro della giustizia direttamente al Ministro della giustizia del Reich e le richieste germaniche dal Comando Supremo delle Forze armate direttamente al Ministro della giustizia del Regno d'Italia.aggiunto: Trattato-art. 32 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art32 · fonte del testo