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[1]1. Le Parti contraenti si comunicheranno le sentenze irrevocabili pronunziate dalle loro Autorita' che portano condanna per delitto di un cittadino dell'altra Parte e che, secondo le disposizioni dello Stato nel quale sono pronunziate, debbono iscriversi nel casellario giudiziale, ad esclusione delle sentenze relative a reati politici. Esse si comunicheranno ugualmente le decisioni successive concernenti le dette condanne ed iscritte nel cesellarlo giudiziale.

[2]2. La detta comunicazione consiste nella trasmissione di una copia dell'iscrizione destinata al casellario giudiziale. La trasmissione si effettua fra i Ministri della giustizia delle Parti contraenti ogni sei mesi.

Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art33 · fonte del testo